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Novità Fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato alcune specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021.

In particolare, sono state previste queste modifiche:

  • Nuovi codici “Tipo documento” (codice TD);
  • Un maggior dettaglio dei codici “Natura IVA” dell’operazione (codice N);
  • Una semplificazione nella gestione dell'Imposta di Bollo.

Nuovi codici Tipo Documento

[TD16] Integrazione fattura per reverse charge interno
[TD17] Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
[TD18] Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
[TD19] Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
[TD20] Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
[TD21] Autofattura per splafonamento
[TD22] Estrazione beni da Deposito IVA
[TD23] Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
[TD24] Fattura differita di cui all’art.21, comma4, lett. a)
[TD25] Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
[TD26] Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
[TD27] Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

N.B.: Per  i tipi documenti TD16 - TD17 - TD18 - TD19 (reverse charge) NON è attualmente obbligatorio che siano emessi in formato elettronico. Continuerà ad essere valida quindi la registrazione MANUALE di acquisti Reverse charge/Intracee con la conseguente annotazione di autofattura, generata in automatico da Area51 in fase di registrazione di fattura ricevuta. Area51 non gestisce al momento l'emissione elettronica di questi tipi di documento.

Codici di Maggiore Utilizzo

ATTENZIONE: I nuovi codici saranno obbligatori per le fatture datate dal 01_01_2021, mentre le fatture datate anteriormente (p.es. 31.12.2020) potranno essere trasmesse con le precedenti procedure.

Fattura Differita

La Fattura Differita è stata divisa in due tipologie: [TD24] e [TD25].
Supponiamo che la tipologia TD24 sia di interesse per la gran parte di voi, mentre la tipologia TD25 sia un caso molto più raro. Vi preghiamo tuttavia di prendere visione di tutto quello che segue, e di confrontarvi con il vostro consulente nel  aso abbiate dei dubbi sulle casistiche di vostro interesse.


[TD24] Fattura differita di cui all’art.21, comma4, lett. a)
Fattura Differita “classica” che riepiloga tutti i movimenti del mese documentati dall’emissione di DDT o da altri documenti idonei (es. rapportini di lavoro per i servizi).
Identifica quindi la cessione di beni la cui consegna e spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo, nonché le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione.
La fattura va emessa / inviata allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.


[TD25] Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
Fattura differita per “triangolazioni interne” anche noto come "dropshipping"; ossia quando la ditta “A Srl”, secondo cedente, vende alla ditta “B srl” un prodotto acquistato da “C Srl”, primo cedente, e la ditta “C srl” si occupa della consegna direttamente alla ditta “B Srl” per conto della ditta “A Srl”.
Identifica quindi la cessione di beni effettuata dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente.
La fattura va emessa / inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni.

Specifichiamo:
Come precisato anche nella C.M. n. 288/E/1998 la fatturazione tra il primo cedente “C srl” e il suo cessionario (o secondo cedente) “A srl” seguirà le regole ordinarie: in caso di fatturazione immediata la stessa dovrà essere emessa con data documento coincidente con il giorno di effettuazione dell’operazione, ovvero nel giorno della consegna o spedizione dei beni, mentre nel caso in cui l’operatore “C srl” utilizzi la fatturazione differita, la fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla data di consegna che risulta dal documento di trasporto.
Nei rapporti invece tra il secondo cedente “A srl” ed il terzo, cessionario destinatario dei beni “B srl”, è consentita l’emissione della fattura entro la fine del mese successivo alla data di consegna o spedizione dei beni stessi.
Le condizioni che devono essere rispettate per potersi avvalere di tale differimento sono:

  • la cessione deve risultare da atto Scritto che può assumere anche la forma di ordine commerciale: dovrà risultare che il passaggio della merce deve avvenire dal primo cedente “C srl” al secondo cessionario “B srl” senza che la medesima sia transitata presso il secondo cedente “A srl”;
  • dal documento di trasporto, dal documento di consegna o da altro idoneo documento deve risultare che la consegna da “C srl” al secondo cessionario “B srl” viene eseguita su disposizione del secondo cedente “A srl”. Sul documento quindi devono risultare i nominativi dei tre operatori che intervengono nella triangolazione;
  • il comportamento di fatto dei contribuenti interessati deve essere conforme alla fattispecie legislativa sopraindicata.

Cosa c'è da fare in Area51?

Eseguire un aggiornamento della versione

Per maggiori dettagli se non lo avete mai fatto, leggete qui.

Codici Tipo documento

Attivare le nuove causali

Dalla barra di menù in alto, fate clic su Archivi > Vendite > Causali documenti > Funzioni > Imposta causali di Fatturazione Elettronica.

Il risultato è la schermata di cui sopra.

Attribuire la Tipologia Documento in Area51

Attribuzione Permanente (consigliato)
Dalla barra di menù in alto, fate clic su Archivi > Tabelle comuni > Struttura documenti

Cercare il documento di Area51 "Fattura Differita" e, nella colonna "Documento", assegnare la nuova tipologia [TD24] Fattura differita.

NB: Per la Fattura immediata (e gli altri tipi documento), non cambia nulla.

Attribuzione Temporanea
Nella visualizzazione della fattura rimane la possibilità di scegliere di volta in volta la causale, sovrascrivendo per essa la predefinizione.

Nuove nature F.E.  per aliquote IVA a zero

Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA.

Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:

  • non soggette IVA (N2);
  • non imponibili (N3);
  • reverse charge (N6);

Prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9).

Archivi > Tabelle Comuni > Aliquote IVA

In questa tabella potremo modificare la natura nella colonna dedicata  "Natura F.E."

Codice Descrizione
N1 Escluse ex art.15
N2 Non soggette
N2.1 Non soggette ad IVA ai sensi degli art. Da 7 a 7 – septies del DPR 633/72
N2.2 Non soggette – altri casi
N3 Non imponibili
N3.1 Non imponibili – esportazioni
N3.2 Non imponibili – cessioni intra-Ue
N3.3 Non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 Esenti
N5 Regime del margine / Iva non esposta
N6 Inversione contabile –
N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni
N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE